La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 2 dicembre 2022 n. 243, ha dichiarato illegittimi i commi 5 e 6 dell’articolo 451 del C.p.p. e i commi 7 e 8 dell’articolo 558 del Cpp perché in contrasto con l’articoli 24, secondo comma, della Costituzione (inviolabilità del diritto di difesa) «in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.».
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