La sospensione condizionale della pena e i limiti imposti dalla legge
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato due precedenti condanne per delitti. Lo ha ribadito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12361/2025, pronunciandosi sul caso di un imputato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per i reati previsti dagli articoli 497 bis, commi 1 e 2, e 495 del codice penale, senza concessione del beneficio della sospensione condizionale.Il ricorso dell’imputato e le motivazioni
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, il mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il diniego del beneficio della sospensione condizionale. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe fornito una motivazione “carente e meramente assertiva”, non giustificando adeguatamente la prognosi negativa sulla recidiva. Inoltre, veniva sottolineato che la precedente condanna non avrebbe superato il limite dei due anni previsto dall’art. 164, comma 4 c.p.Requisiti per ottenere la sospensione condizionale della pena
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione della sospensione condizionale, chiarendo che: – ai sensi dell’art. 164, comma 4 c.p., la sospensione può essere concessa anche a chi ne ha già beneficiato una volta, a patto che la pena complessiva (attuale + precedente) non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.; – tuttavia, il beneficio è precluso se il soggetto ha due condanne per delitto, anche se una delle due non ha goduto della sospensione, indipendentemente dalla durata complessiva delle pene (cfr. Cass. n. 41645/2014); – la presenza di una sola precedente condanna non sospesa non impedisce il beneficio, purché il cumulo delle pene non ecceda il limite (Cass. n. 8367/2023); – in caso di seconda concessione, non si considera la pena pecuniaria sospesa nella prima condanna (Cass. n. 42640/2024). Importante anche il richiamo all’art. 164, comma 2, n. 1 c.p., secondo cui il limite opera solo se la precedente condanna riguarda un delitto, e non una contravvenzione.La decisione della Corte: errore del giudice di merito
Nel caso di specie, il giudice di merito ha negato la sospensione condizionale della pena basandosi esclusivamente sulla precedente condanna dell’imputato. Tuttavia, tale condanna riguardava un reato contravvenzionale, che non rappresenta di per sé un ostacolo al riconoscimento del beneficio. Secondo la Cassazione, il giudice avrebbe dovuto svolgere un’adeguata valutazione prognostica sull’assenza di pericolo di recidiva, essenziale per decidere sull’eventuale concessione della sospensione condizionale. Secondo una recente sentenza della Cassazione, la sospensione condizionale della pena è preclusa in presenza di due precedenti condanne per delitto. Per maggiori informazioni, visita la pagina Avvocato Penalista a Napoli oppure approfondisci i nostri servizi dedicati al Risarcimento e responsabilità professionale e ai Reati contro la pubblica amministrazione.Conclusioni: sentenza annullata in parte
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata, limitando il rinvio alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena. Il ricorso, invece, è stato rigettato per il resto.
Hai bisogno di un Avvocato esperto?
Contattaci e troveremo una soluzione al tuo caso
