L’art. 612 bis del codice penale, rubricato atti persecutori (stalking), punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La giurisprudenza di legittimità colloca la fattispecie tra i reati abituali e non di mera condotta. Esso si caratterizza, infatti, per la reiterazione di una condotta minacciosa o molesta prodromica all’evento danno consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero di un evento di pericolo consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona con cui sussiste una relazione affettiva.
Affinché possa dirsi configurato il reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo dei predetti eventi e, per contro, la mancata causazione di almeno uno dei predetti eventi esclude il reato, quantomeno nella sua qualificazione specifica, restando salva la possibilità di ricondurre la condotta ai meno gravi reati di minaccia o molestia.
L’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Il dolo, inoltre, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi.
Atti persecutori e sanzioni previste dalla legge
La legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha inasprito l’editto sanzionatorio, che oggi prevede la reclusione da anni 1 ad anni 6 e mesi 6, salvo che il fatto costituisca più grave reato (in precedenza la sanzione andava da mesi 6 ad anni 5). Inoltre, è stato velocizzato notevolmente l’iter procedurale per la conduzione delle indagini e per l’eventuale applicazione di misure cautelari.
Una delle modifiche più incisive è stata poi quella di prevedere una nuova misura cautelare: il divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Al fine di monitorare la predetta circostanza, sono stati adottati alcuni mezzi tecnici idonei (c.d. braccialetto elettronico) a controllare il rispetto della distanza imposta dal magistrato.
È stato previsto l’obbligo per le forze dell’ordine (e per altri soggetti che ricoprono un ruolo pubblico che vengono a conoscenza dalla vittima di episodi riconducibili al reato di atti persecutori, di fornire alla stessa tutte le informazioni relative all’esistenza di centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.
È stato infine istituito un numero verde nazionale (1522) a favore delle vittime, con compiti di assistenza psicologica e legale nonché con il dovere di mettere a conoscenza delle forze dell’ordine ogni segnalazione che abbia carattere di urgenza, proveniente dalla persona offesa; in alternativa rivolgersi allo studio legale a Napoli dell’Avvocato Gaetano Passante potrà fornire consulenza e tutela legale adatta al tuo caso.
Nei due commi successivi dell’art. 612 bis c.p., inoltre, sono previste due circostanze aggravanti. La prima stabilisce un aumento di pena “se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” mentre, per la seconda aggravante, “la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
In ordine alla procedibilità del reato – salvo alcune specifiche ipotesi in cui si procede d’ufficio – è richiesta la querela della persona offesa, entro il termine di sei mesi.
Altro sugli atti persecutori: l’ammonimento del Questore
Il legislatore del 2009 ha previsto un ulteriore importante strumento posto a tutela delle vittime di stalking. L’art. 8 della legge n. 38/2009, infatti, ha istituito una procedura di ammonimento che la persona offesa può attivare nei confronti dell’autore delle condotte persecutorie, rivolgendosi al Questore. Quest’ultimo, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; quindi, adotta eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.
Il ricorso a tale procedura di natura amministrativa, oltre a costituire un chiaro deterrente per l’aggressore, assume rilevanza in una duplice direzione. Da un lato, comporta un aggravio di pena qualora il fatto sia commesso dal soggetto ammonito e, dall’altro, rende il reato procedibile d’ufficio (ciò significa che in caso di altre condotte persecutorie le forze dell’ordine potranno procedere anche in assenza di una formale querela da parte della vittima).
Se hai bisogno di assistenza legale a Napoli, se intendi denunciare degli atti persecutori che possano riguardare anche la criminalità informatica e tutela della privacy a Napoli, non esitare a contattarmi. Se hai invece problemi con la tua azienda, sono un Avvocato che si occupa anche di tutela legale per la sicurezza ed infortuni sul lavoro a Napoli. Contattami senza impegno e parliamo insieme della tua situazione!”

Hai bisogno di un Avvocato esperto?
